Statuto 2015 dell' UNIVERSITÀ SENZA ETÀ CITTA’ DEL TRATTATO (Campoformido)

Art. 1 – Costituzione

Ai sensi dell’art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Università Senza Età - Città del Trattato” (Campoformido) in seguito indicata anche con la sigla U.S.E., avente sede legale a Campoformido in via Stretta 7.
La variazione della sede non costituisce modifica statutaria.
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L’eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell’Associazione.

Art. 2 – Scopi

L’U.S.E. è un’Associazione democratica con fini di utilità sociale, senza scopo di lucro, apartitica e asindacale, a carattere volontario, che si propone scopi di crescita culturale, formativa e scientifica nonché sportiva e sociale. Favorisce l’incontro e il dialogo fra le generazioni, con particolare riguardo alle persone anziane. Essa si configura quindi come Università della Terza Età. Promuove reali condizioni di pari opportunità fra tutte le persone e sostiene il dialogo fra le differenti realtà presenti sul territorio. Rivolge principale attenzione e collaborazione alla cittadinanza, alle Associazioni locali e al territorio del Comune di Campoformido per la cui crescita sociale e culturale intende operare.
Per il raggiungimento di tali scopi, l’U.S.E. potrà costituire un fondo sociale attraverso contribuzioni spontanee, contributi versati dagli associati nelle forme e nei modo stabiliti dal Consiglio direttivo e ogni altro contributo a favore delle iniziative che rientrano nella sfera di azione dell’U.S.E.; l’Associazione può inoltre ricevere contributi e sovvenzioni da Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

Art. 3 – Funzioni

L’U.S.E., per perseguire gli scopi che ne caratterizzano la sua costituzione intende:
promuovere attività di educazione degli adulti, formazione continua, permanente, ricorrente attraverso corsi teorici e pratici anche per persone in attività lavorativa;
sviluppare iniziative atte ad incrementare l’uso sociale del tempo libero;
favorire il turismo sociale;
istituire e gestire, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, corsi di insegnamento teorico-pratico a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di qualificazione, di specializzazione, di riconversione e di avviamento professionale, nonché di alfabetizzazione, di integrazione, di recupero e di addottrinamento scientifico, ciò anche per conto di Enti e/o di Istituzioni pubbliche e private mediante la stipula di particolari convenzioni;
attivare iniziative finalizzate a stringere relazioni culturali, di collaborazione e di amicizia con analoghe Associazioni non solo italiane ma anche europee ed extraeuropee onde migliorare la reciproca comprensione e il più frequente scambio di idee;
collaborare con le Istituzioni pubbliche e private, con gli Enti Pubblici di ogni genere e grado ed in particolare con il Comune di Campoformido;
indire, per il raggiungimento e la promozione dei propri fini istituzionali, varie attività come convegni, conferenze, simposi, ecc, in forma diretta ed indiretta anche in collaborazione con altre Associazioni.
L’Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 4 – Soci

Il numero dei soci è illimitato. L’U.S.E. accoglie come soci tutti coloro che intendono partecipare alla vita associativa, così come regolata dal presente Statuto. Potranno inoltre essere soci Associazioni, Circoli, Enti pubblici e privati aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’U.S.E.
Chi intende essere ammesso a socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi da persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l’adesione.

Art. 5 – Tipologia di soci

I soci si distinguono in:
Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
Soci ordinari: sono coloro i quali sono in regola con il pagamento della quota sociale annuale nonché di eventuali quote integrative e quote integrative straordinarie.
Soci sostenitori e benemeriti: sono coloro che con apporti economici, lasciti e donazioni consentono il perseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione. Essi non sono tenuti al pagamento della quota sociale o di eventuali quote integrative e quote integrative straordinarie.
Soci onorari: sono coloro che per particolari meriti o considerazioni sono, dal Consiglio Direttivo, ritenuti in grado, anche senza alcuna partecipazione finanziaria, di conferire lustro all’U.S.E.
La quota o il contributo associativo non è trasmissibile per atto fra vivi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è prevista la rivalutabilità della stessa.
L’adesione all’Associazione comporta, per il socio maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione del rendiconto economico, per le modifiche statutarie e per le nomine degli organi direttivi. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
Tutti i soci hanno diritto di frequentare la sede dell’Associazione e di partecipare alle sue manifestazioni. Essi devono prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell’attività sociale ed il conseguimento degli scopi sociali. Possono offrire all’U.S.E. la propria opera di docenti nel settore professionale corrispondente alle proprie abilità. Essi con il loro apporto culturale, scientifico, professionale e finanziario contribuiscono alla vita ed alla crescita dell’U.S.E.

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

Gli associati perdono la qualifica di socio: per mancato pagamento della quota associativa annuale; per espulsione qualora il comportamento o l’attività di socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto.
Gli associati possono recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio nel corso del quale è stato esercitato.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea dei Soci. Gli associati receduti o esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Art. 7 - Organi sociali

Gli organi dell’associazione sono:
L’Assemblea
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente ed il Vice Presidente
I Revisori dei Conti
Il Segretario
Il Tesoriere
Tutte le cariche sono gratuite.
Viene istituito il Libro delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo nel quale saranno riportati tutti gli atti dell’Associazione.

Art. 8 – Assemblea

L’Associazione ha il suo organo sovrano nell’Assemblea. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per:
l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
l’eventuale rinnovo del Consiglio Direttivo;
approvare le linee generali del programma di attività per l’anno sociale con i rispettivi stanziamenti;
deliberare sulle modifiche del presente Statuto e su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria su decisione del Presidente o del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima dell’ adunanza, contiene l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio e su ogni eventuale altro tema a carattere di straordinarietà.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite con la partecipazione in prima convocazione della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, fatto salvo quanto previsto per le modifiche allo Statuto e per la messa in liquidazione dell’Associazione. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio: è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore ad una. Gli Enti e le Associazioni sono rappresentati dal proprio Presidente (dal Sindaco nel caso del Comune) o da persona, dallo stesso, appositamente delegata.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o da un suo delegato. I verbali della riunione dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o in sua assenza da persona designata dal Presidente. L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente può, in questo caso, scegliere tre scrutatori tra i presenti.

Art. 9 - Elezione degli organi statutari

Per l’elezione del Direttivo, il Presidente procede alla nomina di tre scrutatori indicati dall’Assemblea che devono espletare le operazioni di scrutinio. Essi costituiscono il seggio elettorale.
L’elezione avviene con il sistema della scheda segreta. Il Consigliere Segretario dovrà redigere, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea, l’elenco aggiornato completo dei soci in possesso dei requisiti di eleggibilità che hanno presentato la propria candidatura e affiggerlo all’Albo sociale presso la sede dell’U.S.E.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali.
Le votazioni avvengono esperimento tante preferenze quanti sono i componenti dell’organo sociale da eleggere.
Vengono proclamati eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.
Sulle contestazioni relative alle operazioni elettorali, il seggio decide immediatamente a maggioranza.
Sulle operazioni di voto il seggio redige apposito verbale.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da sette ad un massimo di nove Consiglieri eletti tra i soci dell’Assemblea.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e fissa gli incarichi dei Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’U.S.E. per il conseguimento dei fini sociali.
Il Consiglio direttivo si riunisce in unica convocazione almeno tre volte all’anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti effettivi.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero un Consigliere designato dai presenti.
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato con preavviso di almeno cinque giorni.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo provvede:
alla gestione ordinaria dell’Associazione in base alle indicazioni fornite dall’Assemblea dei Soci con l’approvazione del bilancio di previsione e del programma di attività;
redige i bilanci e predispone gli atti da sottoporre all’assemblea dei soci,
organizza l’attività amministrativa e statutaria dell’Associazione.
Inoltre:
redige il piano annuale delle attività;
stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’approvazione dell’Assemblea;
formula il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
determina l’importo delle quote associative, integrative e contributive ed il costo della tessera sociale;
delibera l’ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
delibera l’istituzione di dipartimenti e di settori operativi nonché di sedi decentrate e/o di rappresentanze.
La carica di membro del Consiglio Direttivo decade per assenze continuative (per tre volte) senza giustificato motivo nelle riunioni del Consiglio o con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci per gravi motivi comportamentali.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi di comitati, commissioni consultive o di studio e di esperti, nominati dal Consiglio stesso e composte da soci e non soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea Ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali.
In caso di dimissioni di uno o più consiglieri subentrano di diritto ai dimissionari i primi candidati non eletti, secondo l’ordine dei voti ricevuti nell’Assemblea in cui sono stati eletti i consiglieri dimissionari.
I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo eventualmente il rimborso delle spese sostenute, purché documentate e autorizzate dal Presidente o dal Direttivo, ovvero previste dal regolamento interno dell’U.S.E.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Al Presidente è rimandata:
la conduzione ed il buon funzionamento degli affari sociali;
la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
la nomina, di concerto con il Consiglio Direttivo, dei responsabili di dipartimento e di settore;
l’assunzione, di concerto con il Consiglio Direttivo, di personale da adibire, a seconda delle esigenze, ai vari servizi.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente.

Art. 11 – Segretario

Il segretario cura la redazione e la conservazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Cura inoltre la conservazione delle lettere arrivate e delle lettere spedite.

Art. 12 – Tesoriere

Il tesoriere cura la redazione e la conservazione degli atti contabili dell’associazione, è depositario della cassa sociale e provvede alla riscossione delle entrate e, su ordine scritto del Presidente, al pagamento delle spese.

Art. 13 - Revisori dei Conti

I revisori dei conti sono nominati dall’Assemblea in numero di tre effettivi e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione, avuto riguardo della loro competenza.
L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Art. 14 – Patrimonio

Il patrimonio dell’U.S.E. è costituito dal fondo sociale. Il fondo sociale è indivisibile ed è costituito:
dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’U.S.E.;
dalle quote sociali;
dalle contribuzioni dei soci;
dalle contribuzioni di persone ed enti pubblici e privati, ivi comprese le erogazioni liberali;
da ogni altro provento che affluisca;
dal fondo di riserva.
Spetta al Consiglio Direttivo programmare e disporre gli investimenti del patrimonio.

Art. 15 - Atti contabili e programmi

Il bilancio consuntivo comprende le entrate e le spese di competenza dell’esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro la fine di aprile di ogni anno.
Il conto consuntivo dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci e dovrà contenere:
le entrate accertate (riscosse o da riscuotere) alla chiusura dell’esercizio;
le spese accertate (pagate o da pagare);
la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all’esercizio successivo.
Il residuo attivo sarà destinato alle attività istituzionali previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro la fine di aprile di ogni anno.
Entrambi i bilanci devono essere inviati al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la loro approvazione da parte dell’Assemblea dei soci e dovranno essere depositati in visione, a disposizione dei soci, presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell’adunanza.

Art. 16 - Anno Accademico

L’anno accademico decorre dal 1° ottobre di ogni anno, periodo durante il quale si svolgono i corsi. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Regolamento interno

La struttura organizzativa e particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cure del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Trasformazione e scioglimento dell’Associazione

All’Associazione è fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all’atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione, che viene deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, il patrimonio residuo deve essere devoluto al Comune ( o ad Associazione aventi finalità analoghe ) con fini di utilità sociale, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Statuto iniziale